Pubblicato nella GU n. 52 del 02.03.2024 il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.
Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (GU n.52 del 02.03.2024).
Entrata in vigore: 02.03.2024
Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 con l’articolo 29 comma 19, modifica il D.Lgs. 81/2008, e precisamente:
– sostituito articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)
– modificato articolo 90 comma 9 lett. b-bis) e c) (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)
– modificato articolo 157 comma 1 lett. c) (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)
Dal 1 ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della c.d. patente a crediti.
Requisiti rilascio patente
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
–iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
–adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008;
– adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
– possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
– possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Punteggio patente
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
L’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Decurtazioni crediti
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
– accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/2008:10 crediti;
– accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/2008:7 crediti;
– provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;
– riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
— la morte:20 crediti;
— un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale:15 crediti;
— un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni:10 crediti.
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Reintegro crediti
La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti.
Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/2008.
Esonero patente a crediti
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori
Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 modifica inoltre il comma 9 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/2008.
Si introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.
Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.
In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (modifica articolo 157 del Dlgs 81/2008)
Apposita sezione del portale nazionale del sommerso
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
Le disposizioni relative alla patente a crediti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.