Due fondamentali regolamenti del pacchetto igiene in vigore da più di dieci anni sono stati recentemente abrogati. Si tratta dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04. L’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Reg. UE 625/2017 in vigore dal 27 Aprile (si applicherà dal 14 Dicembre 2019) che, oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato decine di norme con l’intento di fornire un testo unico in tema di controlli ufficiali.
Quali sono le principali novità introdotte e cosa cambia per gli OSA?
1) Ampliamento dell’ambito di applicazione
Con tale regolamento il Legislatore europeo ha voluto razionalizzare, semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. Tale integrazione costituisce una delle principali novità del Regolamento che semplifica di fatto il corpus legislativo in tema di controlli ufficiali eliminando sovrapposizioni di norme e inglobando disposizioni che parzialmente o totalmente restavano fuori dal campo di applicazione del Reg. 882/04 (es. sanità delle piante, sottoprodotti di origine animale, sostanze e residui nei prodotti di origine animale, produzioni biologiche, etichettatura, ecc).
Nello specifico, Il Regolamento si applica ai controlli ufficiali nei seguenti settori relativi a:
– gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
– l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
– mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
– le prescrizioni in materia di salute animale;
– la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
– le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
– le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
– le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
– la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
– l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
2) Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali
Per ciascuno dei settori indicati, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Qualunque sia l’autorità competente designata per un settore o sottosettore, essa dovrà agire nel pubblico interesse al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l’uomo, gli animali, le piante e l’ambiente.
Per garantire qualità, coerenza ed efficacia dei controlli ufficiali e quindi la corretta applicazione ed esecuzione della norma, il Reg. UE 625/17 prevede che il personale addetto ai controlli ufficiali:
– riceva una formazione adeguata per il proprio ambito di competenza;– si mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceva, se del caso, ulteriore formazione su base regolare;
– riceva formazione su temi specifici elencati nel regolamento stesso quali ad esempio pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci, valutazione dell’applicazione delle procedure HACCP, procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali, ecc.
In merito all’esecuzione dei controlli, il Reg. UE 625/17 dispone che vengano effettuati con frequenza opportuna in base alla valutazione del rischio e senza preavviso a meno che non sia necessario ai fini dell’esecuzione del controllo stesso. I controlli devono essere eseguiti secondo procedure documentate e devono prevedere l’elaborazione di una documentazione scritta (supporto cartaceo o formato elettronico) che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, è fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta.
3) Diritto alla controperizia
In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, gli OSA hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia.
Come indicato nel Reg. UE 625/17 tale diritto ”dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.
Per tale motivo, se opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile, l’autorità competente assicura che nel prelevare campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e se non è possibile prelevare una quantità sufficiente deve informarne l’operatore.
4) Campionamento di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazioni a distanza
Un’interessante disposizione del Reg. UE 625/17 rivolta ad un intero comparto del settore agroalimentare (tra l’altro in forte crescita), riguarda il campionamento di merci ed animali venduti on line.
Si possono infatti impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.
Una volta in possesso dei campioni, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni:
– siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale;
e
– se i campioni sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia.
5) Pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese: il rating dell’operatore
Secondo quanto premesso nei consideranda, alle autorità competenti dovrebbe, a determinate condizioni, “essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali”.
L’obiettivo è di accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare a condizione che il regime di rating offra adeguate “garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività”.
Per assicurare che il rating rispecchi accuratamente il livello di conformità di un’impresa è previsto che tale classificazione si baserà sui risultati di vari controlli ufficiali, o nel caso di un unico controllo con esito sfavorevole, l’autorità competente dovrà procedere in tempi ragionevoli ai successivi controlli.
In considerazione della molteplicità degli aspetti (anche tecnici) trattati nel nuovo provvedimento, delle novità in parte accennate e delle altre novità riguardanti ad esempio il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, i controlli nei posti di controlli frontalieri, l’uso dei documenti comunitari sanitari di entrata (DSCE) per le partite provenienti dai paesi terzi, ecc, è lecito attendere atti delegati e di esecuzione (“legislazione terziaria”) nonché linee guida per la completa ed omogenea applicazione dello stesso.